Prima casa: per la cassazione retroattive le norme di favore

Non paga le sanzioni per aver usufruito delle agevolazioni sulla prima casa il contribuente che non ha dichiarato l’abitazione di lusso, pur essendo questa di pregio, per caratteristiche intrinseche dell’immobile. Ciò perché è retroattiva la riforma più favorevole al neo proprietario per la quale fa fede l’iscrizione in catasto. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26423 del 19 /10/2018, secondo quanto riferisce Italia Oggi. Ma non è tutto: l’esclusione dalle sanzioni può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Sul punto è stato spiegato che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni, in ragione delle nuove norme le quali hanno sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso, non ammesso, in quanto tale, ai benefici «prima casa», incentrato sui parametri di cui al dm 2/81969, il cui elevato tecnicismo ha dato causa a un elevato contenzioso. In altri termini il legislatore, mutuando dal diritto penale il principio del favor rei, ha dunque inteso sancire in ambito tributario la regola della non ultrattività della norma (tributaria) sanzionatoria, prevedendo (art. 3, comma 2, dlgs n. 472 del 1997) che non si possa essere assoggettati a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria. La vicenda — continua Italia Oggi — riguarda un contribuente che aveva acquistato un’abitazione usufruendo delle agevolazioni nonostante con la loggia l’immobile superasse 240 mq. Per questo aveva ricevuto la cartella con il recupero a tassazione e le sanzioni. Queste ultime sono state soppresse d’ufficio dalla Cassazione che ha applicato la riforma più favorevole per cui l’abitazione di lusso è tale solo per l’iscrizione in catasto e non per le caratteristiche intrinseche.

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